LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  prodotto  dalla
 Compagnia unica lavoratori portuali  (ex  Compagnia  Domenico  Picca)
 Coop  a  r.l., con sede in Barletta alla via C. Colombo - zona Porto,
 avverso avvisi di   accertamento ufficio distr.  ii.dd.  di  Bari  n.
 66/94055386,  n.    67/94055391,  n.  68/94055400, n. 69/94055405, n.
 70/94055414, n. 71/94055417.
                               F a t t o
   In  data  7  dicembre  1994  l'Ufficio  distr.le  ii.dd.  di   Bari
 notificava  alla  compagnia portuale "Domenico Picca" (ora denominata
 Compagnia unica lavoratori portuali di Molfetta, Trani  e  Barletta")
 con  sede in Barletta alla via C. Colombo, sei avvisi di accertamento
 ai fini IRPEG e ILOR relativamente agli anni 1986 -  1987  -  1988  -
 1989 - 1990 e 1991.
   Agli  accertamenti  era  stato  proceduto  sulla  base  del p.v. di
 constatazione redatto dalla G.d.F. comando  Tenenza  di  Molfetta  in
 data  14  luglio  1994  a  seguito  di verifica generale eseguita nei
 confronti della Compagnia, considerando che:
     nella dichiarazione non era stato indicato il reddito d'impresa e
 non risultava prodotto il mod. 760/A (per l'anno 1988);
     alla dichiarazione non era stato  allegato  il  bilancio  con  il
 conto  dei  profitti  e delle perdite. Venivano altresi' richiamati i
 seguenti rilievi formulati nel p.v.c.;
     la compagnia, costituita in forma di associazione tra  lavoratori
 portuali,  non  risultava  iscritta  nei  registri prefettizi e nello
 schedario generale delle cooperative e non risultava disciplinata dai
 principi della mutualita' previste dalle leggi, condizioni necessarie
 statuite  dall'art.  14  del  d.P.R.  n.  601/73  per  godere   delle
 agevolazioni  di  esenzione  dall'IRPEG  e  dall'ILOR  invocate dalla
 compagnia a norma dell'art. 11 del richiamato d.P.R. n. 601/73;
     l'omessa tenuta dei libri inventari, soci e compensi a terzi,  in
 violazione degli artt. 14 e 21 del d.P.R. n. 600/73;
     l'irregolare  tenuta  del libro giornale, in violazione dell'art.
 22 d.P.R. n. 600/73.
   A seguito degli attuati accertamenti, l'Ufficio, a norma  dell'art.
 39 del d.P.R. n. 600/73, determinava:
     per l'anno 1986, un reddito imponibile ai fini IRPEG e ILOR di L.
 100.003.000   (pari  alla  differenza  tra  i  corrispettivi  per  L.
 1.558.986.652 e i costi e spese per L. 1.458.983.342);
     per  l'anno  1989,  un  reddito  imponibile  di  L.   698.623.000
 (raffrontando le variazioni in aumento di L. 799.485.000 e la perdita
 risultante dal C/PP e RP di L. 100.862.000);
     per   l'anno  1990,  un  reddito  imponibile  di  L.  956.472.000
 (raffrontando le variazioni in aumento di L. 964.606.000 e la perdita
 risultante dal C/PP e PP di L. 8.134.000);
     per  l'anno  1991,  un  reddito  imponibile  di  L.   745.357.000
 (sommando  le  variazioni  in  aumento  di L. 591.863.000 con l'utile
 risultante dal C/PP e PP di L. 153.474.000).
   Per ciascun anno venivano irrogate  le  sanzioni  conseguenti  alle
 accertate violazioni.
   Avverso i sei accertamenti, in data 6 febbraio 1995, la Cooperativa
 unica  lavoratori  portuali proponeva sei distinti ricorsi, deducendo
 per tutti i ricorsi che il reddito (perdita) non era  stata  indicato
 per  un  salto di trascrizione; che i bilanci erano stati esibiti nel
 mod. 760/87 sotto le indicazioni "rendiconto" o "consuntivo"  con  il
 conto  economico  che  evidenziava  le perdite riscontrate confermate
 dalla relazione sindacale; che la Compagnia  non  risultava  iscritta
 nel  registro  prefettizio per impedimento di legge giacche' per tale
 iscrizione veniva richiesto, tra l'altro,  l'atto  costitutivo  e  lo
 statuto  omologato  dal tribunale, omologazione che non poteva essere
 ottenuta dalla Compagnia portuale che non era disciplinata dal  libro
 V  del  C.C.,  ma  del  Codice  della  Navigazione;  che la Compagnia
 portuale doveva  tenere  solo  i  libri  richiesti  dalla  disciplina
 organica  prevista  dal  Codice  della  Navigazione  e  dal  relativo
 regolamento di esecuzione "assorbente di ogni altra necessita'",  per
 cui  l'ufficio  aveva errato nell'assimilare la Compagnia portuale ad
 una compagnia di lavoro; che le irregolarita'  rilevate  consistevano
 in   sporadici   accorpamenti  di  operazioni  omogenee,  non  sempre
 singolarmente individuabili da scritture ausiliarie;  che  l'art.  11
 del  d.P.R.  n.  601/73  disponeva che erano esenti da IRPEF e ILOR i
 redditi se l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci non era
 inferiore al 60% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi.
   Relativamente poi ai rilievi riferiti ai  diversi  anni,  precisava
 che  per  il  1986  il  conto economico evidenziava una perdita di L.
 46.835.848, rilevata dalla G.d.F. in L. 36.989.335  e  che  l'ufficio
 non  aveva  tenuto conto degli accantonamenti per il trattamento fine
 servizio (TFS)  per  L.  92.106.000  indicate  nel  mod.  770  e  gli
 ammortamenti.    Per  il  1987 che il conto economico evidenziava una
 perdita di L.   37.057.037 e che nel  p.v.c.  il  reddito  era  stato
 accertato  in L.  101.790.312 (e non L. 264.595.000); che nei rilievi
 dell'Ufficio  si  riscontravano   diverse   inesattezze   quanto   ai
 contributi   sociali  a  carico  della  Compagnia  che  erano  di  L.
 276.141.156 e non di L.   190.102.298; che  il  TFS  a  carico  della
 Compagnia  ammontava  a  L. 112.248.723 e che ingiustamente non erano
 stati riconosciuti diversi costi relativi ad assicurazioni,  a  spese
 di  rappresentanza e ad addebiti per prestazioni in mobilita'. Quanto
 al 1988 evidenziava che non  erano  stati  contabilizzati  contributi
 obbigatori  per  L.  26.300.000  e  non  riconosciuti  costi  per  L.
 9.742.147. Relativamente  all'anno  1989  rilevava  che  erano  stati
 computati  i  contributi in c/esercizio ricevuti dal F.G.I.C.I.P.  di
 Roma per L. 505.248.437, che invece costituivano partite  di  giro  e
 non  erano  state  ammesse spese generali e di funzionamento, nonche'
 vari costi a causa di documentazione non rinvenuta.
   Per  il  1990  erano  stati  considerati  come  ricavi  addizionali
 tariffarie  di competenza del F.G.I.C.L.P. di Roma per L. 417.751.558
 e a detto fondo versati, per cui si trattava solo di partite di  giro
 al pari dei contributi in c/esercizio ricevuta dal detto Fondo per L.
 538.628.312  corrisposta ai soci lavoratori e non erano stati ammessi
 costi  sostenuti   a   causa   di   documentazione   non   rinvenuta.
 Relativamente  al  1991,  infine, erano stati considerati come ricavi
 maggiorazioni  tariffarie   di   competenza   F.G.I.C.L.P.   per   L.
 344.891.398  e contributi in c/esercizio ricevuti dal detto fondo per
 L. 447.325.693; non erano stati riconosciute maggiori detrazioni  per
 salari  e  accantonamenti  per TFS per L. 44.519.918, nonche' diversi
 costi non ammessi relativi a spese generali e di funzionamento.
   Tutto cio' premesso, la Compagnia ricorrente, in tutti  i  ricorsi,
 concludeva  acche'  la  Commissione  adita preliminarmente ponesse la
 questione di illegittimita' costituzionale dell'art.  13  del  d.Lgs.
 del 14 dicembre 1947 n. 1577 laddove non prevedeva la possibilita' di
 iscrizione  nei  registri  prefettizi  di  organismi cooperativistici
 disciplinati da leggi speciali, quale il  codice  della  Navigazione;
 dichiarasse  poi  per  "qualsiasi imprecisato reddito" l'applicazione
 dell'agevolazione prevista dall'art.  11  del  d.P.R.  n.  601/73  e,
 comunque, la compensazione con le perdite degli esercizi.
   Con  istanza  del  24  ottobre  1995  la  ricorrente, asserendo che
 l'ufficio aveva proceduto  alla  iscrizione  a  ruolo  di  1/3  delle
 imposte  IRPEG  e  ILOR  e  relativi  interessi  per  complessive  L.
 649.458.072 "ammontare
  .. spropositato rispetto  alle  reali  capacita'  della  Compagnia",
 chiedeva  la  discussione urgente dei ricorsi di cui chiedeva pure la
 riunione.
   La   ricorrente  in  data  29  dicembre  1995  depositava  "memoria
 integrativa"  in  cui  approfondiva  l'esame  dei  rilievi  contabili
 inerenti  gli  anni in contestazione, allegando sia la legge n. 26/81
 relativa alla istituzione del Fondo  gestione  istituti  contrattuali
 lavoratori portuali F.G.I.C.L.P.), sia n. 7 circolari successivamente
 emesse dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale del
 lavoro marittimo e portuale.
   All'udienza  odierna il rappresentante dell'ufficio preliminarmente
 eccepiva l'incompletezza dell'atto impugnato  poiche'  in  tutti  gli
 avvisi  di  accertamento  mancava il P.V.C. della Guardia di Finanza;
 precisava inoltre che agli accertamenti era stato proceduto  a  norma
 dell'art.  39,  secondo  comma  e pertanto si riportava integralmente
 alla motivazione degli accertamenti e ne  chiedeva  la  conferma.  Il
 dott.  Di Paola per la Cooperativa ricorrente si riportava ai ricorsi
 e alle memorie chiarendo che sul totale dei movimenti era  da  tenere
 presente  l'aliquota  di disavanzo di gestione e l'aliquota del Fondo
 di previdenza dei lavoratori portuali.
                             D i r i t t o
   Ritiene il Collegio che preliminarmente debba essere affrontata  la
 questione  di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 13 del d.Lgs.
 14 dicembre 1947 n. 1577  laddove  non  prevede  la  possibilita'  di
 iscrizione  nei  registri  prefettizi  delle cooperative di organismi
 cooperativistici disciplinati da  leggi  speciali,  quale  il  codice
 della    navigazione,   questione   prospettata   dalla   cooperativa
 ricorrente.
   Ed  infatti,  l'eventuale   declaratoria   di   incostituzionalita'
 dell'art.    11  del  d.P.R.  n.  601/73  che  consente alle societa'
 cooperative  e  non  anche  alle   compagnie   portuali   l'esenzione
 dall'IRPEG e dall'ILOR, comporterebbe la cessazione della materia dal
 contendere relativamente agli accertamenti impugnati.
   Secondo  la Commissione tali dubbi di costituzionalita' delle norme
 dalle quali derivano  disparita'  di  trattamento  tra  le  Compagnie
 portuali e le Cooperative che, a differenza delle prime, usufruiscono
 delle  esenzioni dalle imposte concesse dall'art. 11 d.P.R. n. 601/73
 non sono manifestamente infondate.
   Per vero, le Compagnie portuali regolate dall'art. 110 e segg.   c.
 nav. sono organismi costituiti dagli stessi lavoratori che gestiscono
 ed espletano le operazioni di carico e scarico nell'ambito dei porti,
 realizzando   quella   riserva   pubblica   ad   imprese   dichiarata
 costituzionalmente possibile dall'art. 43  della  Cost.  Al  pari  di
 esse,  le  Cooperative di lavoro sono composte da soci lavoratori che
 espletano l'arte o il mestiere corrispondente alla specialita'  della
 Cooperativa cui aderiscono.
   Si  tratta, in buona sostanza, di organismi pressoche' identici che
 hanno a base la mutualita' tra i lavoratori che vi  partecipano,  per
 cui  l'esclusione delle compagnie portuali a forma cooperativa, quale
 quella ricorrente, dall'esenzione dalle imposte IRPEG e ILOR concessa
 alle cooperative,  non  puo'  che  essere  considerata  ingiustamente
 discriminatoria  per  le  prime  rispetto  alle  seconde,  e  cio' in
 violazione delle norme di cui agli artt. 3, 4, 35 e 45 Cost.